DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
Art. 1
Per l'integrazione e l'incontro di genti e culture diverse, è costituita l'associazione denominata IL GIARDINO SEGRETO International House.
Art. 2
L'associazione ha sede a Napoli, in via Foria civico 216, ma può costituire sedi secondarie.
Art. 3
L'associazione non ha scopo di lucro.
L'associazione accoglie ed unisce tutti coloro, senza distinzione di sesso e di nazionalità, che intendono promuovere attività culturali, della tradizione, della didattica, del folklore e del gioco, o comunque legate all'espressione della cultura dei paesi d'origine degli associati.
Essa sarà annoverata tra quelle associazioni culturali che con la propaganda di attività culturali, didattiche e artigianali incrementano l'inserimento sociale dei soggetti fruitori e l'amicizia tra i popoli.
L'associazione si propone come finalità l'incontro e la relazione tra i popoli per favorire la crescita culturale e sociale della persona.
Promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, soprattutto quello meno conosciuto, dei paesi degli associati.
Promuovere studi specifici sui patrimoni meno conosciuti e divulgarli anche in lingua straniera.
Per realizzare quanto sopra, l'associazione svolgerà, tra l'altro, le seguenti attività:
Dare prima accoglienza e supporto a persone, sia dell'Unione Europea che delle altre parti del mondo, che, per motivi di studio, turismo o lavoro, giungono in Italia, accogliendole, ove possibile, usando una lingua da loro comprensibile, organizzando ospitalità, interfacciandosi con le istituzioni e indirizzandole secondo i loro bisogni;
Promuovere mostre, convegni, viaggi e attività varie per la conoscenza e la tutela di luoghi e culture diverse, anche promuovendo relazioni e contatti con persone di organismi internazionali;
Promuovere e realizzare attività di artigianato di vari paesi degli associati;
Promuovere attività ricreative e ludiche finalizzate alla diffusione dell'arte, della musica, del teatro, del cinema, del turismo sia internazionale che dei paesi dell'Unione Europea;
Offrire agli associati, agli Enti Pubblici e privati, alle scuole e alle altre associazioni, convenzioni per la fruizione dei servizi che si rendono necessari per la conoscenza e la tutela dell'artigianato, del folklore e dell'arte dei presidi d'origine degli associati;
Trasmettere negli ambienti della società lo spirito dell'associazione;
Collaborare attivamente con quelle associazioni che abbiano identiche finalità sviluppando iniziative di interesse comune;
Proporre, approfondire e divulgare la cultura delle arti applicate dai propri associati ed affiliati con programmi propri ed offerte culturali;
Collaborare, incoraggiare e stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati per piani di sviluppo culturale e del tempo libero o comunque legati alla conoscenza dell'artigianato e della tradizione folcloristica, specialmente tesi all'amicizia fra i popoli;
Collaborare e sottoscrivere convenzioni con quegli enti e/o aziende che possano favorire lo svolgimento delle attività associative e il raggiungimento degli scopi associativi.
ASSOCIATI
Art. 4
Gli associati si distinguono in:
a) Fondatori.
b) Effettivi.
c) Simpatizzanti.
d) Onorari.
Fondatori: Sono fondatori coloro i quali costituiscono questa associazione.
Essi sono equiparati ai soci effettivi per tutti i diritti e i doveri e saranno di seguito considerati come tali a tutti gli effetti, ma non hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale.
Effettivi: Sono effettivi coloro che con la loro disponibilità collaborano attivamente alla realizzazione degli scopi associativi.
Hanno l'obbligo di chiedere l'adesione e ricevere l'accettazione da parte del Comitato Direttivo.
Simpatizzanti: Sono simpatizzanti coloro che, pur non essendo membri dell'associazione, intendono usufruire delle proposte offerte dall'associazione. Hanno l'obbligo di chiedere l'adesione e ricevere l'accettazione da parte del Comitato Direttivo.
Onorari: Sono onorari coloro i quali, pur non essendo membri dell'associazione, hanno svolto attività di alto valore morale e di utilità sociale in sintonia con il presente statuto.
Non sono obbligati al versamento della quota associativa ovvero di qualsiasi contributo associativo.
Ogni associato riceve una tessera di adesione all'associazione, vidimata dal Presidente, con l'indicazione della relativa qualifica.
Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'associazione.
Gli associati effettivi e simpatizzanti devono versare annualmente una quota associativa, anche diversificata per ciascuna categoria associativa.
Gli associati effettivi e simpatizzanti devono versare ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo, anche diversificato per ciascuna categoria. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione del trasferimento a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art. 5
Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo.
Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:
a) che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che hanno comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
c) che non adempiono i doveri inerenti alla rispettiva qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione
L'associato che per qualsiasi motivo cede da parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
Art. 6
Gli organi dell'associazione sono:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori.
ASSEMBLEA
Art. 7
L'assemblea è formata da tutti gli associati.
L'assemblea è convocata dal Presidente.
Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti.
In caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi di tutti gli associati.
L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno.
Spetta all'assemblea deliberare in merito:
- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,
- alla nomina del comitato direttivo e del collegio dei revisori,
- l'approvazione e le modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti;
ad ogni altro argomento che il comitato direttivo intendeva sottoporre.
Le deliberazioni dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
Art. 8
L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati
In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Ciascun associato ha diritto a un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.
COMITATO DIRETTIVO
Art. 9
L'associazione è amministrata da un comitato direttivo nominato dall'assemblea, composto da tre a diciannove membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del comitato direttivo, il medesimo comitato direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, il quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del comitato direttivo che li ha cooptati.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero comitato direttivo si intenderà decaduto.
Art. 10
Al comitato direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.
Il comitato direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso vietata al comitato direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il comitato direttivo potrà affidare incarichi agli associati od a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.
Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del comitato.
È nella sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.
Qualora non vi sia provveduto all'assemblea, il comitato direttivo nominerà al suo interno il Presidente.
Il comitato direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ogni anno per sottoporre all'assemblea per l'approvazione rispettivamente del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e del bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Il bilancio consuntivo deve rimanere depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché non sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.
Il comitato direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
PRESIDENTE
Art. 11
Il Presidente e, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle disposizioni del comitato direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 12
L'assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
PATRIMONIO
Art. 13
Il patrimonio sociale è formato:
a) dal patrimonio iniziale indicato nell'atto costitutivo;
b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell'associazione;
c) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.
SCIOGLIMENTO
Art. 14
L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 del codice civile:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art. 27 del codice civile.
In caso di estinzione, l'assemblea deliberi in merito all'evoluzione del patrimonio residuo ad un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia e, per quanto applicabile, al dlgs numero 460 del 1997.